Emissione FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) dal 13 febbraio 2026
Come previsto dal D.M. 59/2023 e dai successivi Decreti Ministeriali ad esso collegati, a partire dal 13 febbraio 2026 entrerà in vigore il Formulario di Identificazione Rifiuti digitale (.XFIR) per tutti i produttori di rifiuti pericolosi.
Il FIR digitale mantiene gli stessi contenuti del modello cartaceo, ma richiede:
- condivisione informatica dei dati tra produttore, trasportatore e impianto;
- firma digitale tramite accesso al sistema RENTRI o dispositivo mobile;
- trasmissione al RENTRI;
- conservazione digitale conforme alle regole AgID.
Il FIR digitale sarà obbligatorio per il trasporto dei rifiuti pericolosi e, in alcune limitate fattispecie, anche per i rifiuti non pericolosi (caso A), mentre per i restanti casi (caso B) si potrà continuare ad utilizzare ma solo per i rifiuti non pericolosi il Formulario cartaceo “tradizionale”
| A) Chi usa solo il FIR digitale | FIR DIGITALE | FIR CARTACEO |
| Produttori Iscritti al Rentri di Rifiuti provenienti da Lavorazioni Industriali, Artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 10 dipendenti |
RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI |
NON CONSENTITO |
| B) Chi usa sia il FIR Digitale che il FIR Cartaceo | FIR DIGITALE | FIR CARTACEO |
| Produttori Iscritti al Rentri di Rifiuti provenienti da Lavorazioni Industriali, Artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie | RIFIUTI PERICOLOSI | RIFIUTI NON PERICOLOSI |
| C) Chi usa solo il FIR Cartaceo | FIR DIGITALE | FIR CARTACEO |
| Produttori di rifiuti non obbligati/esentati ad iscriversi al RENTRI . Si raccomanda di verificare attentamente se rientrate nei soggetti non obbligati. |
NON CONSENTITO | RIFIUTI NON PERICOLOSI |