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NIS2: ADEMPIMENTI DI COMUNICAZIONE AD ACN

Lusios S.r.l.

Dal 1° Dicembre 2024 al 28 Febbraio 2025 i soggetti pubblici e privati a cui si applica la NIS2 dovranno accedere e registrarsi al Portale dei Servizi reso disponibile da ACN.

Tale adempimento è funzionale anche al fine di fornire loro supporto in fase di implementazione degli obblighi attraverso le attività di monitoraggio e ausilio nel loro percorso di crescita condiviso.

Prima di procedere alla registrazione il soggetto deve designare il Punto di Contatto, cioè un dipendente delegato dal rappresentante legale del soggetto. Il punto di contatto ha il compito di curare l’attuazione delle disposizioni del decreto NIS per conto del soggetto stesso, a partire dalla registrazione, e interloquisce, per conto del soggetto NIS, con l’Autorità nazionale competente NIS.

La registrazione è composta da 3 fasi:

  • il censimento del Punto di contatto
  • la sua associazione al soggetto
  • la compilazione della dichiarazione NIS 2.

Le funzioni di Punto di Contatto possono essere svolte:

  • dal rappresentante legale del soggetto NIS;
  • da uno dei procuratori generali del soggetto NIS;
  • da un dipendente del soggetto NIS delegato dal rappresentante legale del soggetto medesimo.

Il Punto di Contatto svolge le seguenti attività:

  • accede al Portale ACN e ai Servizi NIS,
  • effettua, per conto del soggetto, la registrazione prevista dalla norma
  • interloquisce, per conto del soggetto NIS, con l’Autorità nazionale competente NIS.

PRIMA di avviare la registrazione l’organizzazione in perimetro DEVE designare il proprio punto di contatto (persona fisica) di cui deve indicare:

  • ruolo/funzione che svolge all’interno dell’organizzazione;
  • recapito (compreso indirizzo e-mail e numero di telefono)

Qualora il soggetto sia parte di un gruppo di imprese, le funzioni di punto di contatto possono essere svolte da un dipendente di un’altra impresa del gruppo che rientra nell’abito di applicazione del decreto NIS, delegato dal rappresentante legale del soggetto stesso.

Qualora il soggetto NIS sia una pubblica amministrazione, le funzioni di punto di contatto possono essere svolte da un dipendente di un’altra pubblica amministrazione che rientra nell’ambito di applicazione del decreto NIS, delegato dal rappresentante legale del soggetto stesso.

Il punto di contatto riferisce direttamente al vertice gerarchico del soggetto NIS nonché agli organi di amministrazione e direttivi del soggetto medesimo ai fini di quanto previsto dal decreto NIS.

Al fine di supportare il Punto di contatto nelle successive fasi attuative, sarà data la facoltà di designare ulteriore personale che potrà operare sul Portale dei Servizi dell’Agenzia ai fini degli adempimenti NIS.

IL PUNTO DI CONTATTO DEVE:

  1. Autenticarsi al portale ACN tramite SPID;
  2. Associarsi al Soggetto in perimetro fornendo:
    >> per le Pubbliche Amministrazioni, il codice IPA,
    >> per i soggetti pubblici e privati, il codice fiscale.
  3. Caricare il titolo giuridico che lo abilita a operare per conto del soggetto nel contesto NIS, come titolo giuridico è sufficiente una delega del rappresentante legale che può essere ad-hoc o anche una delega pre-esistente più ampia (a meno che non sia il rappresentante legale o un procuratore generale);
  4.  Compilare la dichiarazione suddivisa in 4 parti:
    >> contesto
    >> caratterizzazione
    >> tipologie di soggetto
    >> autovalutazione
  5. Prendere visione del riepilogo delle informazioni fornite;
  6. Accettare le clausole di responsabilità;
  7. Trasmettere la dichiarazione all’Agenzia.

Il processo di censimento del punto di contatto e associazione al soggetto NIS si conclude con l’invio di un link di richiesta di convalida al domicilio digitale del soggetto stesso.
Una copia della dichiarazione è inviata al domicilio digitale del soggetto.

Il mancato aggiornamento del punto di contatto è una violazione del Decreto attuativo e comporta una sanzione amministrativa (fino al 0.1% del fatturato annuo su scala mondiale del Soggetto.)

I Soggetti che si riconoscono in perimetro NIS 2 dovranno registrarsi dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno.

SOGGETTI CHE AVEVANO L’OBBLIGO DI ADEMPIERE ENTRO IL 17 GENNAIO:

  • Fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio,
  • Gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello,
  • Fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio,
  • Fornitori di servizi di cloud computing,
  • Fornitori di servizi di data center,
  • Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti,
  • Fornitori di servizi gestiti,
  • Fornitori di servizi di sicurezza gestiti,
  • Fornitori di mercati online,
  • Motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social networking.

La mancata registrazione è una violazione della norma.

E DOPO?

Al termine della fase di registrazione l’ACN e le Autorità di settore vaglieranno le dichiarazioni per costituire l’elenco dei soggetti NIS entro fine marzo 2025.
Nel mese di aprile 2025, ACN notificherà al domicilio digitale di tutti i soggetti registrati se rientrano, o meno, nell’elenco.