Nel 2026 la disciplina dello smart working in Italia compie un passo significativo, evolvendo da semplice modalità organizzativa flessibile a vero e proprio ambito regolato anche sotto il profilo della salute e sicurezza sul lavoro.
Le nuove disposizioni rafforzano gli obblighi informativi in capo al datore di lavoro, che, pur non essendo tenuto a verificare direttamente gli ambienti in cui il lavoratore opera (come il domicilio), deve garantire un’adeguata e periodica informazione sui rischi generici e specifici connessi al lavoro agile, inclusi quelli ergonomici, legati all’uso delle attrezzature e allo stress lavoro-correlato.
Viene così introdotto un modello basato sulla responsabilità condivisa, in cui anche il lavoratore è chiamato ad attenersi alle indicazioni ricevute per tutelare la propria sicurezza. Parallelamente, la normativa estende esplicitamente le tutele anche ai contesti lavorativi esterni ai locali aziendali e prevede sanzioni in caso di inadempienza degli obblighi informativi. Rimane centrale l’accordo individuale tra le parti, mentre in specifiche situazioni – come per lavoratori fragili o caregiver – si rafforza il diritto di accesso allo smart working, consolidando il ruolo di questa modalità come strumento stabile e strutturato nel panorama lavorativo contemporaneo.
In sintesi, dal 7 aprile 2026, entrano in vigore importanti novità introdotte dalla Legge annuale sulle Piccole e Medie Imprese (L. n. 34/2026) in materia di lavoro agile:
1. Rafforzamento degli obblighi di sicurezza (novità centrale)
La legge 36/2026 modifica il D.Lgs. 81/2008 introducendo regole specifiche per il lavoro agile:
- Il datore di lavoro non deve controllare fisicamente i luoghi (es. casa del lavoratore)
- Ma deve informare formalmente il lavoratore sui rischi (generici e specifici)
In pratica:
- responsabilità “informativa” più che “di controllo”
- maggiore autonomia ma anche maggiore consapevolezza del lavoratore
2. Obbligo di informativa periodica sui rischi
Una delle novità più importanti:
- introduzione di una informativa annuale obbligatoria sui rischi legati allo smart working
- deve riguardare:
✔ rischi ergonomici
✔ uso attrezzature
✔ stress lavoro-correlato
✔ sicurezza degli ambienti scelti dal lavoratore
Questo è un punto chiave per la gestione aziendale della sicurezza.
3. Estensione della tutela anche fuori dai locali aziendali
La legge chiarisce che:
le regole di sicurezza si applicano anche quando il lavoro avviene:
✔ a casa
✔ in coworking
✔ in luoghi scelti dal lavoratore
Si riconosce ufficialmente la diffusione del lavoro “delocalizzato”.
4. Nuove responsabilità e sanzioni
Sono previste:
- nuove sanzioni per il datore di lavoro in caso di mancata informazione sui rischi
- maggiore attenzione alla documentazione e tracciabilità degli adempimenti
5. Ruolo attivo del lavoratore
Il lavoratore:
- deve attenersi alle indicazioni ricevute
- ha un ruolo nella gestione della propria sicurezza
Si passa da un modello “azienda controlla tutto” a uno più collaborativo.
In sintesi
Nel 2026 lo smart working:
- non è più solo flessibilità organizzativa
- diventa materia strutturata di sicurezza sul lavoro
- con tre pilastri fondamentali:
✔ informazione sui rischi
✔ responsabilità condivisa
✔ tutela rafforzata per categorie fragili