Informiamo che nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.119 del 24-05-2025 è stato pubblicato il nuovo Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.
Tutti i termini indicati nell’Accordo (in particolare, quelli relativi al periodo transitorio ed alla decorrenza dell’obbligo di applicare le disposizioni del nuovo accordo), decorrono dal 19 maggio 2025, data di pubblicazione dell’Accordo nel sito del Ministero del lavoro.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CORSI DI FORMAZIONE SECONDO GLI ACCORDI ABROGATI
Possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto degli accordi Stato-Regioni abrogati nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.
FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
I datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA
Per i lavoratori, dirigenti, preposti e datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del RSPP sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.
NB: L’obbligo di aggiornamento per il preposto (definito dal nuovo Accordo come biennale), per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.